Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 ad art. 285 CPC). b) L’escusso ha invocato la nullità del giudizio pretorile per grave carenza formale del dispositivo non indicante il rigetto dell’opposizione e gli estremi del precetto esecutivo. Esaminando la sentenza impugnata emerge che sulla prima pagina sono indicati con chiarezza e precisione sia il numero del precetto esecutivo che l’Ufficio di esecuzione che l’ha emesso, nonchè la relativa data di intimazione e la somma pretesa, per cui risulta sufficientemente individuabile per quale esecuzione il rigetto provvisorio dell’opposizione è pronunciato. L’eccezione di nullità sollevata dall’appellante, al limite del temerario, va di conseguenza respinta.