Egli ha inoltre ribadito la mancanza di protesto, che determinerebbe la decadenza degli obblighi dell’avallante. Il dispositivo n. 1 sarebbe d’altro canto incompleto ed insufficiente, non risultandone il rigetto provvisorio dell’opposizione e nemmeno l’indicazione del PE. Gli interessi sarebbero giustificati solo al tasso del 5% a decorrere dal 3 ottobre 1994, data in cui per la prima volta gli è stato chiesto il pagamento dell’importo garantito dal suo avallo. F. Con osservazioni 10 febbraio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. Considerato in diritto: