200.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 11 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, in via principale per carenza di legittimazione attiva della procedente, con protesta di spese e ripetibili;. con osservazioni 10 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta all’appello, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________del 16 agosto/3 ottobre 1994 dell’UE di Lugano __________ (in seguito __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 21’843.80 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “vaglia cambiario di Fr.