avv. __________) | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 agosto/3 ottobre 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/16 dicembre 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta. 2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.