{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-14_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8435&nX40_KEY=4711552&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f97c6035acb778e0c8119954842b0fc4"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:30:41", "Checksum": "d9a9cce4130ac1ef55c1732435ff5e7c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nNel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).\nb) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).\nIn casu è chiaro che indipendentemente dal fatto che il vaglia cambiario sia stato emesso all’ordine del__________, succursale di __________, il debitore si è assunto l’impegno nei confronti della creditrice __________, quale sede principale, tenuto conto che la succursale costituisce un’unità giuridica con la sede principale di __________Infatti la succursale __________ di __________ non possiede personalità giuridica propria (cfr. Peter Gauch, Der Zweigbetrieb im Schw. Zivilrecht, Zurigo 1974, p. 432 n. 1951 e 1952). La legittimazione attiva della precedente va pertanto confermata.\nc) Secondo l’art. 1022 CO, applicabile anche al vaglia cambiario ex art. 1096 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.\nL’emittente di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l’emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l’accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l’emittente non occorre pertanto nè la presentazione tempestiva, nè il protesto, per cui se l’avallante si obbliga per l’emittente, egli diventa debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 16 m. 8 p. 221 e § 14 m. 13 p. 211 e rif. ivi).\nd) Ex art. 1022 cpv. 2 CO l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L’avallo non dipende infatti dalla validità materiale dell’obbligazione assunta dal debitore principale. L’avallante si obbliga indipendentemente. Per questo può far valere solo eccezioni ex art. 1007 CO (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 14 m. 11 p. 210 e rif. ivi).\nL’escusso non ha eccepito alcun vizio di forma dell’obbligazione avallata. D’altro canto non sono ammissibili le allegazioni sollevate dall’avallante in merito alla validità del contratto stipulato dalla debitrice principale __________ con __________.\ne) Ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO gli interessi possono venire riconosciuti solo al tasso del 6% dalla scadenza, ossia dal 22 luglio 1994.\nIl vaglia cambiario doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 21’843.80 oltre interessi al 6% dal 22 luglio 1994, a prescindere dall’importo indicato sul vaglia cambiario, non potendosi andare oltre il quantum richiesto con il PE.\n3. L’appello 11 gennaio 1995 __________ va di conseguenza parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF e 1022 CO,\npronuncia: I. L’appello 11 gennaio 1995 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 15/16 dicembre 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 25 ottobre 1994 del__________ __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del16 agosto/3 ottobre 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 21’843.80 oltre interessi al 6% dal 22 luglio 1994.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipa- re dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a__________ __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a__________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}