{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-14_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8435&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f97c6035acb778e0c8119954842b0fc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:35", "Checksum": "3ec7b756206f1b8085aa1aded4f7df4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nB/fc/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 ottobre 1994 da\n|\n|\n__________, (rappr. da: ____________________)\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________, (patr. da: avv. __________)\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 agosto/3 ottobre 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/16 dicembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta.\n2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 11 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, in via principale per carenza di legittimazione attiva della procedente, con protesta di spese e ripetibili;.\ncon osservazioni 10 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta all’appello, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________del 16 agosto/3 ottobre 1994 dell’UE di Lugano __________ (in seguito __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 21’843.80 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “vaglia cambiario di Fr. 22’000.-- a favore del__________ __________ ed a carico della sig.ra __________ o, avallato dal sig. __________, emesso in data 20.4.93, scaduto in data 22.7.94, rimasto impagato. Disdetta del 15.6.94, conferma di credito del 20.4.93 (7% interessi di mora + 1/4% commissione credito per trim. o fraz.).”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario per l’importo di Fr. 22’000.-- emesso il 20 aprile 1993 a suo ordine da __________, avallato da __________ o, con scadenza al 22 luglio 1994 (doc. A).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha rilevato che il mancato pagamento da parte di __________ non è stato seguito da protesto. Inoltre __________ non ha dato alcun avviso in merito al mancato pagamento, in contrasto con l’art. 1042 cpv. 2 CO. Secondo il debitore la creditrice non può di conseguenza procedere contro l’avallante. __________ non gli avrebbe inoltre fatto pervenire alcuna comunicazione in merito.\nD. Con sentenza 15/16 dicembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che le eccezioni sollevate dall’escusso non inficiano la validità del riconoscimento di debito contenuto nel vaglia cambiario. Ex art. 1022 cpv. 1 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale è stato sottoscritto l’avallo, per cui in virtù di tale solidarietà __________ è legittimata a procedere nei confronti dell’escusso, senza dovere procedere contro l’emittente del titolo cambiario.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando la legittimazione attiva della procedente, non essendovi identità tra la procedente, __________ di __________ e la beneficiaria del vaglia cambiario in oggetto, __________ di __________ Il debitore ha poi dichiarato di non essere a conoscenza dei rapporti esistenti tra l’emittente del vaglia cambiario e __________ di __________, per cui sono da ritenere infondati. Egli ha inoltre ribadito la mancanza di protesto, che determinerebbe la decadenza degli obblighi dell’avallante. Il dispositivo n. 1 sarebbe d’altro canto incompleto ed insufficiente, non risultandone il rigetto provvisorio dell’opposizione e nemmeno l’indicazione del PE. Gli interessi sarebbero giustificati solo al tasso del 5% a decorrere dal 3 ottobre 1994, data in cui per la prima volta gli è stato chiesto il pagamento dell’importo garantito dal suo avallo.\nF. Con osservazioni 10 febbraio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto: 1.a) Un dispositivo generico comporta la nullità della sentenza solo se tale vizio non possa essere sanato con la lettura degli atti. Ciò è il caso, e la sentenza non è nulla, se il dispositivo riporta unicamente la frase generica “l’istanza è accolta” senza meglio specificare e riprendere le domande proposte con l’istanza, ma la sentenza rechi sulla prima pagina l’indicazione chiara e precisa delle richieste poste a giudizio e negli atti si trovino sufficienti indizi circa l’importo oggetto del litigio così da essere sufficientemente chiaro ed individuabile su cosa il giudice abbia deciso (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 ad art. 285 CPC).\nb) L’escusso ha invocato la nullità del giudizio pretorile per grave carenza formale del dispositivo non indicante il rigetto dell’opposizione e gli estremi del precetto esecutivo.\nEsaminando la sentenza impugnata emerge che sulla prima pagina sono indicati con chiarezza e precisione sia il numero del precetto esecutivo che l’Ufficio di esecuzione che l’ha emesso, nonchè la relativa data di intimazione e la somma pretesa, per cui risulta sufficientemente individuabile per quale esecuzione il rigetto provvisorio dell’opposizione è pronunciato. L’eccezione di nullità sollevata dall’appellante, al limite del temerario, va di conseguenza respinta."}