Con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame. Essa ha confermato la precisazione dell’appellante concernente l’opposizione al PE, rilevando tuttavia che come risulta dalla convenzione 2/3 agosto 1993 (doc. F) le cartelle ipotecarie le sono state cedute in proprietà a garanzia di tutti i crediti concessi all’escusso incluso il mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.--.