Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso rilevando di avere con lettera 15 maggio 1995 completato la propria opposizione nel senso che la stessa era da intendersi diretta sia contro il credito che contro l’esistenza di un valido pegno immobiliare. L’appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta dalla procedente non dimostra che la stessa è proprietaria delle cartelle ipotecarie su cui è fondata l’esecuzione in esame, per cui non era legittimata a promuovere un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. F. Con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.