a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 13 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, chiedendo che l’appellazione venga dichiarata temeraria e l’appellante condannato a versarle un’indennità di Fr. 3’800.-- a titolo di risarcimento danni, compresa l’indennità di cui all’art. 68 OTLEF, protestate le spese; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto A. Con PE n. __________del 3/5 maggio 1995 l’_________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’500’000.-- oltre interessi al 5.5% dal 21 ottobre 1994, Fr.