L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 2’044’685.50 oltre interessi al 5.5% su Fr. 1’500’000.-- dal 21 ottobre 1994; al 6% su Fr. 390’000.-- dal 21 ottobre 1994 e Fr. 408.- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 500.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.