{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-148_1996-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8583&nX40_KEY=4711545&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "33e9d6a119d124fd9cbab28a65f6f24b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:27:03", "Checksum": "c66fcb1b2085342097816c6fa1cbcc7e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.148\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Con l’atto di appello l’escusso ha sostenuto, e la parte appellata l’ha confermato con le sue osservazioni, di aver interposto opposizione pure contro l’esistenza di un valido pegno immobiliare. __________ ricorda di aver formulato reclamo contro la specie d'esecuzione il 15 maggio 1995; non contesta l'importo dedotto in esecuzione, limitandosi ad affermare che il primo giudice ha \"ritenuto tassi di interesse che non risultano essere stati sottoscritti dall'escusso\".\nb) L’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno, mobiliare in luogo di immobiliare, deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (cfr. Rep 1989 p. 545 cons. 2): ratio della norma è di subito chiarire quale sarà la successiva procedura, evitando l’attitudine defatigatoria di chi non si oppone inizialmente all’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare per poter beneficiare dei tempi lunghi che la caratterizzano e solo al momento della comunicazione della domanda di vendita si preoccupa di evidenziare un errore procedurale divenuto ormai insanabile.\nCompetente è il giudice del rigetto, come risulta dalla sentenza 11 luglio 1995 di questa Camera quale Autorità di vigilanza che ha dichiarato irricevibile il reclamo 15 maggio 1995 di __________.\nc) Dall’esame della concessione di mutuo ipotecario doc. B risulta chiaramente che le cartelle ipotecarie doc. da G a U [con la sola avvertenza che la cartella ipotecaria doc. I è stata indicata per evidente lapsus calami vel machinae sul PE con il riferimento al dg. __________ in luogo di __________], gravanti le part. n. __________ e __________ RFD di __________, sono state cedute a __________ in proprietà, in garanzia del mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.-- concesso all’escusso. Che la creditrice possiede le citate cartelle ipotecarie in proprietà, a garanzia di tutti i crediti della banca nei confronti di __________, emerge inoltre dalla convenzione doc. F. L’esecuzione in oggetto in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie quali pegni immobiliari è pertanto stata promossa correttamente.\n2. Come ritenuto in prima sede la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF non solo per l'importo capitale ma anche per gli interessi siccome abbondantemente compresi nel massimo del 10% previsto al punto 3 della convenzione doc. F (cfr. altresì doc. D, con interessi all'8%).\n3. L’appellata ha postulato la declaratoria di temerarietà dell’appello con le conseguenze ex art. 152 CPC. A torto. Per il principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF, è data la sola applicazione dell’art. 68 cpv. 1 OTLEF ad esclusione dell’art. 152 CPC. Di conseguenza, il giudice del rigetto, compresa la CEF per il giudizio d’appello, può condannare la parte soccombente, a domanda della parte vincitrice, a pagare una equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.-In considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, alla parte appellata va assegnata un’indennità di Fr. 2'500.-- (cfr. 10 e 11 TOA).\n4. L’appello 13 luglio 1995 di __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonché i disposti citati\npronuncia\n1. L’appello 13 luglio 1995 di __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 2'500.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}