{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-148_1996-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8583&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "33e9d6a119d124fd9cbab28a65f6f24b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:51", "Checksum": "7adbf0968c6e4fd776afac97fed029d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.148\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 maggio 1996/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 maggio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 3/5 maggio 1995 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 3 luglio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 2’044’685.50 oltre interessi al 5.5% su Fr. 1’500’000.-- dal 21 ottobre 1994; al 6% su Fr. 390’000.-- dal 21 ottobre 1994 e Fr. 408.- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 500.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 13 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, chiedendo che l’appellazione venga dichiarata temeraria e l’appellante condannato a versarle un’indennità di Fr. 3’800.-- a titolo di risarcimento danni, compresa l’indennità di cui all’art. 68 OTLEF, protestate le spese;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 3/5 maggio 1995 l’_________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’500’000.-- oltre interessi al 5.5% dal 21 ottobre 1994, Fr. 390’000.-- oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 e Fr. 155’000.--, indicando quale titolo di credito: “Disdetta del 26.09.1994 - 13 cartelle ipotecarie al portatore:\nSfr. 70’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,\nSfr. 30’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,\nSfr. 100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,\nSfr. 520’000.-- nom. del __________, dg. __________, in III rango,\nSfr. 370’000.-- nom. del __________, dg. __________, in IV rango,\ngravanti le part. __________e __________RFD di __________o\nTerzo proprietario: __________\nConferma di credito del __________.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore per Fr. 2’044’685.50 oltre interessi al 5.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 1’500’000.-- e al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 390’000.--.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sulla conferma di credito 10 ottobre 1989 (doc. B), con la quale all’escusso è stato concesso un mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.--, così come sulle ulteriori conferme 13 aprile 1992 (doc. D) e 2 agosto 1993 (doc.E) e la convenzione 3 agosto 1993 (doc. F). L’__________ ha inoltre prodotto 13 cartelle ipotecarie per complessivi Fr. 1’890’000.-- (doc. da G a U). Con lettera 26 settembre 1994 (doc. Z) la creditrice ha disdetto il mutuo chiedendone il rimborso per il 20 ottobre 1994 oltre agli interessi.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.\nD. Con sentenza 3 luglio 1995 il Pretore di Locarno Città ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso rilevando di avere con lettera 15 maggio 1995 completato la propria opposizione nel senso che la stessa era da intendersi diretta sia contro il credito che contro l’esistenza di un valido pegno immobiliare. L’appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta dalla procedente non dimostra che la stessa è proprietaria delle cartelle ipotecarie su cui è fondata l’esecuzione in esame, per cui non era legittimata a promuovere un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.\nF. Con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame. Essa ha confermato la precisazione dell’appellante concernente l’opposizione al PE, rilevando tuttavia che come risulta dalla convenzione 2/3 agosto 1993 (doc. F) le cartelle ipotecarie le sono state cedute in proprietà a garanzia di tutti i crediti concessi all’escusso incluso il mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.--. L’_________ chiedendo poi, in applicazione dell’art. 152 CPC, l’accertamento della temerarietà dell’appello, ha postulato oltre all’equa indennità ex art. 68 OTLEF, almeno il riconoscimento della spesa supplementare derivante dalla rimunerazione del proprio patrocinatore secondo la tariffa dell’Ordine degli avvocati per Fr. 3’800.--, dal quale va dedotta l’indennità riconosciuta ex art. 68 OTLEF.\nConsiderato\nin diritto\n"}