Di conseguenza è annullata la sentenza 27/28 giugno 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5. 1.2. L’incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, perchè proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio. 2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria