h) L’incarto è retrocesso alla Pretore perchè proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata. 2. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 68 OTLEF), nulla potendosi imputare alla creditrice. Per i quali motivi, richiamati gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC pronuncia: 1. L’appellazione 10 luglio 1995 di __________, è accolta. 1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 27/28 giugno 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.