1’000.-- a titolo di indennità.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 10 luglio 1995 ha dichiarato di non essere comparso all’udienza di contraddittorio, non avendo ricevuto copia dell’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dalla procedente, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 9 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; . esaminati atti e documenti ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 17/23 febbraio 1995 dell’UE di Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 5’463’772.60 oltre interessi al 6.75% dall’8 febbraio 1995, dedotti Fr.