dal __________) | | | contro | | | __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17/23 febbraio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27/28 giugno 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 4’911’872.60 oltre interessi del 6.75% dal 8.2.1995. 2. La tassa di giustizia in Fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.