Nel caso in cui l’estinzione del debito viene fondata sulla compensazione, per giurisprudenza e dottrina costanti la contropretesa del debitore deve essere provata con una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF o deve essere riconosciuta senza riserva alcuna (cfr. DTF 115 III 97 cons. 4 e rif. ivi). Un credito fondato su una sentenza non può venire compensato con contropretese contestate, ritenuto che il titolo di rigetto definitivo può venire inficiato solo con una controprova chiara, ossia con documenti assolutamente univoci (cfr. DTF 115 III 100). c) Con la sentenza 1. giugno 1994 (doc.