1. a) Ex art. 81 Cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che ê stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto. b) Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF l’eccezione compensatoria può venire accolta solo se provata con documenti. Nel caso in cui l’estinzione del debito viene fondata sulla compensazione, per giurisprudenza e dottrina costanti la contropretesa del debitore deve essere provata con una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv.