_________ del 24/26 aprile 1995 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza la Segretaria assessore di Mendrisio Nord con sentenza 23 giugno 1995 ha così deciso: “I. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio è respinta in via definitiva. II. La tassa di giustizia di Fr. 140.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 250.-- a titolo di indennità”.