{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-146_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8516&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85987246404f0005e2dd34815bc987b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.1995 14.1995.146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:17", "Checksum": "fcd6d71906cec622c26e06141f8cdb5c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.1995 14.1995.146\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 ottobre 1995/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 maggio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dallo Studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/26 aprile 1995 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore di Mendrisio Nord con sentenza 23 giugno 1995 ha così deciso:\n“I. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio è respinta in via definitiva.\nII. La tassa di giustizia di Fr. 140.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 250.-- a titolo di indennità”.\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 6 luglio 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 26 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 24/26 aprile 1995 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’874.55 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 1995, Fr. 8’874.55 oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1995 e Fr. 8’874.55 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1995, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 01.06.1994 Ia Camera Civile del Tribunale di Appello (ICCA 128/91) pensioni alimentari per i mesi di febbraio, marzo, aprile 1995 indicizzate al 01.01.1995”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 1. giugno 1994 della I Camera Civile del Tribunale di appello in materia di misure provvisionali (doc. A), in base alla quale l’escusso è tenuto a versare alla moglie __________ un contributo alimentare anticipato di Fr. 7’000.-- al mese dal 1. gennio 1988. Il contributo è stato ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo (gennaio 1988) ed è da adeguarsi di anno in anno, la prima volta a decorrere dal gennaio 1989. Con l’esecuzione in esame la creditrice pretende il contributo alimentare indicizzato per i mesi da febbraio ad aprile 1995.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione sostenendo che la sentenza 1. giugno 1994 della I Camera Civile del Tribunale di appello ha modificato il punto I del dispositivo della sentenza pretorile 31 ottobre 1991 che condannava __________ ad assumersi gli oneri di Fr. 3’800.-- al mese per la messa a disposizione della villa a __________ alla creditrice. Pertanto la somma mensile di Fr. 3’800.-- va dedotta dalla pensione alimentare fissata in Fr. 7’000.-- dovuta alla moglie.\nD. Con sentenza 23 giugno 1995 la Segretaria assessore di Mendrisio Nord ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso per un credito da arricchimento indebito di Fr. 60’800.-- , versati a titolo di locazione per la villa abitata dalla procedente a __________. In prima sede il credito posto in compensazione è stato ritenuto non documentato. D’altro canto, è stato rilevato, il giudice del rigetto non è tenuto ad interpretare il dispositivo della sentenza, spettando tale compito al giudice che ha pronunciato la sentenza.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo in sostanza le sue allegazioni di prima sede,\nF. Con osservazioni 26 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in caso.\nConsiderato\nin diritto:\n"}