311.0), il ricorso per cassazione al Tribunale federale non sospende l’esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione o il suo Presidente lo ordini. Pertanto la prescrizione assoluta dell’azione penale, che era stata sospesa, ha cessato di decorrere dal 16 aprile 1993, prima di giungere al suo termine. f) La prescrizione della pena, della durata di 5 anni (art. 11 cpv. 4 DPA), che ha iniziato a decorrere con la crescita in giudicato della decisione 4 marzo 1993 (doc. 15), intimata il 16 aprile 1993, non è ancora subentrata e di conseguenza ex art. 12 cpv. 4 DPA l’obbligo di pagamento di tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre spese per Fr.