la prescrizione assoluta dell’azione penale cessa di decorrere dopo la crescita in giudicato formale di una sentenza di condanna dell’autorità cantonale di ultima istanza. Ex art. 194 della Legge di procedura penale del Canton Vallese, il giudizio 4 marzo 1993 del Tribunale Cantonale vallesano (doc. 15) è divenuto esecutivo dal giorno della sua notifica, avvenuta il 16 aprile 1993, ritenuto che secondo l’art. 272 cpv. 7 della Legge federale sulla procedura penale (LPP; 311.0), il ricorso per cassazione al Tribunale federale non sospende l’esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione o il suo Presidente lo ordini.