3 DPA per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finchè l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà. L’art. 12 cpv. 4 DPA prevede che l’obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale o l’esecuzione della pena. c) La decisione 28 novembre 1984, riformata dalla __________, sull’obbligo di pagamento di tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre a Fr. 492.-- per le spese procedurali (doc.