2 DPA se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni; in caso d’interruzione della prescrizione, il termine non può esser prolungato di più della metà. Secondo l’art. 11 cpv. 3 DPA per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finchè l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà.