RS 631.0) per la prescrizione dell’azione penale è applicabile la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Secondo l’art. 2 DPA le disposizioni generali del Codice penale si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto da questa legge o dalle singole leggi amministrative. Ex art. 11 cpv. 2 DPA se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni;