Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero dimostri che è prescritto. b) Ex art. 80, 83, 87 ss. della Legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) per la prescrizione dell’azione penale è applicabile la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0).