Considerato in diritto 1.a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva. Secondo l’art. 81 cpv.