__________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/6 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 14/21 giugno 1995 ha così deciso: “1. L’istanza 18 ottobre 1994 è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio è respinta in via definitiva sino a concorrenza di Fr.104’403.40 oltre le spese esecutive. 2 La tassa di giustizia in Fr. 600.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”