{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-144_1996-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8515&nX40_KEY=4711542&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "710a0edf34898098000cadb70b5864b7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:25:07", "Checksum": "80c4464657e01c4fad96fdbcce0ca960", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.144\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) La decisione 28 novembre 1984, riformata dalla __________, sull’obbligo di pagamento di tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre a Fr. 492.-- per le spese procedurali (doc. 4), è divenuta esecutiva in seguito alla sentenza 18 luglio 1986 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 8), che ha respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto da __________ contro la decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale (doc. 6).\nd) Con decreto penale 23 dicembre 1987 (doc. 9) la Direzione generale delle dogane ha condannato __________ al pagamento di una multa di Fr. 30’000.-- oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Con decisione 3 giugno 1988 (doc. 11) sempre la __________, pronunciandosi sull’opposizione inoltrata dall’appellante contro il predetto decreto, ha confermato la sua decisione. Questa è stata a sua volta confermata dal Tribunale del II Circondario del Distretto di Sion con sentenza 6 aprile 1992 (doc. 13). In seguito ad appello di __________, il Tribunale cantonale del Vallese, con pronunciato 4 marzo 1993 (doc. 15), ha riconosciuto l’escusso colpevole, condannandolo al pagamento di una multa di Fr. 15’000.-- oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Contro questa decisione l’appellante ha inoltrato ricorso per cassazione alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, che con sentenza 14 dicembre 1993 (doc. 16) l’ha confermata. La Corte cantonale aveva ritenuto che la prescrizione assoluta dell’azione penale non era intervenuta. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale federale.\ne) Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 116 IV 81, 115 Ia 325, 111 IV 91 e 105 IV 310) la prescrizione assoluta dell’azione penale cessa di decorrere dopo la crescita in giudicato formale di una sentenza di condanna dell’autorità cantonale di ultima istanza. Ex art. 194 della Legge di procedura penale del Canton Vallese, il giudizio 4 marzo 1993 del Tribunale Cantonale vallesano (doc. 15) è divenuto esecutivo dal giorno della sua notifica, avvenuta il 16 aprile 1993, ritenuto che secondo l’art. 272 cpv. 7 della Legge federale sulla procedura penale (LPP; 311.0), il ricorso per cassazione al Tribunale federale non sospende l’esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione o il suo Presidente lo ordini. Pertanto la prescrizione assoluta dell’azione penale, che era stata sospesa, ha cessato di decorrere dal 16 aprile 1993, prima di giungere al suo termine.\nf) La prescrizione della pena, della durata di 5 anni (art. 11 cpv. 4 DPA), che ha iniziato a decorrere con la crescita in giudicato della decisione 4 marzo 1993 (doc. 15), intimata il 16 aprile 1993, non è ancora subentrata e di conseguenza ex art. 12 cpv. 4 DPA l’obbligo di pagamento di tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre spese per Fr. 492.--, di cui alla sentenza 28 novembre 1984 (doc. 4), non è prescritto.\nLa decisione 28 novembre 1984 della __________ (doc. 4), così come la decisione 4 marzo 1993 (doc. 15) del Tribunale cantonale vallesano - entrambe confermate dai pronunciati 18 luglio 1986 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 8) e 14 dicembre 1993 della Corte di cassazione penale (doc. 16) costituiscono pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 81 LEF.\nLa sentenza pretorile va quindi confermata.\n2. L’appello 3 luglio 1995 di __________ va di conseguenza respinto.\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 2 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 80 e 81 LEF, 80,83 e 87 LD, art. 2, 11 e 12 DPA\npronuncia\n1. L’appello 5 luglio 1995 di __________ a, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}