{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-144_1996-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8515&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "710a0edf34898098000cadb70b5864b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:51", "Checksum": "3c412a49e94e74e7a4d3ef44313a52de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 14.1995.144\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n6 agosto 1996/B/fc/bsn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 ottobre 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. da: __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.\n__________ del 5/6 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 14/21 giugno 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza 18 ottobre 1994 è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio è respinta in via definitiva sino a concorrenza di Fr.104’403.40 oltre le spese esecutive.\n2 La tassa di giustizia in Fr. 600.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 luglio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\nle osservazioni della parte appellata sono datate 25 agosto 1995;\nrilevato che con decreto presidenziale 6/10 luglio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 5/6 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.104’403.40, indicando quale titolo di credito: “Jugement du Tribunal cantonal de Sion du 04.03.1993 + Décision d’assujettissement à la prestation réformée par la __________ le 28.11.1984 (jugement et décision confirmés par le Tribunale fédéral)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 28 novembre 1984 (doc. 4) nella forma modificata della __________, cresciuta in giudicato, con la quale __________ è stato condannato a pagare tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre a Fr. 492.-- per le spese, così come sulla sentenza 4 marzo 1993 (doc. 15) del Tribunale cantonale vallesano con la quale l’escusso è stato riconosciuto colpevole e condannato al pagamento di una multa di Fr. 15’000.-- oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Anche questa sentenza è cresciuta in giudicato. La diffida di pagare le tasse e le spese di ricorso gli è stata notificata il 3 novembre 1993, poi confermata dalla __________ in data 29 novembre 1993 (doc. 17 e 18). La diffida di pagare l’importo della multa e le spese procedurali gli è stata notificata il 17 febbraio 1994 (doc. 19).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato la legittimazione attiva dell’ __________ ed ha eccepito l’intervenuta prescrizione, così come la mancata realizzazione dei beni sequestratigli nell’ambito del procedimento penale amministrativo.\nD. Con sentenza 14/21 giugno 1995 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza, argomentando che secondo gli art. 80, 83 e 87 ss. della Legge federale sulle dogane in casu è applicabile la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), la quale all’art. 11 cpv. 4 stabilisce che la pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni, termine che nel caso di specie ha iniziato a decorrere dalla crescita in giudicato della sentenza 14 dicembre 1993 della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, per cui la prescrizione non è ancora intervenuta. Non essendo prescritta l’esecuzione della pena, ex art. 12 cpv. 4 DPA non vi é stata nemmeno prescrizione delle pretese riguardanti le tasse sulla cifra d’affari e sul tabacco sottratte.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo l’eccezione di prescrizione.\nF. Le osservazioni 25 agosto 1995 della parte appellata sono intempestive.\nConsiderato\nin diritto\n1.a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.\nSecondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero dimostri che è prescritto.\nb) Ex art. 80, 83, 87 ss. della Legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) per la prescrizione dell’azione penale è applicabile la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0).\nSecondo l’art. 2 DPA le disposizioni generali del Codice penale si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto da questa legge o dalle singole leggi amministrative.\nEx art. 11 cpv. 2 DPA se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni; in caso d’interruzione della prescrizione, il termine non può esser prolungato di più della metà."}