che ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto; - che la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ritenuto i doc. B, C, D ed E validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;