270.-- a titolo di indennità.” Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 30 giugno 1995 ha postulato il disconoscimento del credito, con protesta di spese e ripetbili; ritenuti gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC; esaminati atti e documenti, considerato in fatto e in diritto - che il procedente fonda la sua pretesa su diverse sentenze esecutive, ossia su due decisioni pretorili 26 maggio 1992 (doc. B) e 14 dicembre 1994 (doc. C), su una sentenza 7 giugno 1994 della II Camera Civile del Tribunale di appello (doc.