dall'avv. __________ | | | contro | | | __________ | tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/31 gennaio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza.la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 giugno 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 11’000.-- oltre interessi del 5% dal 19.12.1994. 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.