{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-142_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8513&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "47f887bbec0b10a770685597d7772a96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:41", "Checksum": "5cf9a74768ed33e69228f857725b4870", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.142\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n12 luglio 1995/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 marzo 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/31 gennaio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza.la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 giugno 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 11’000.-- oltre interessi del 5% dal 19.12.1994.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.”\nDecisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 30 giugno 1995 ha postulato il disconoscimento del credito, con protesta di spese e ripetbili;\nritenuti gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;\nesaminati atti e documenti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto\n- che il procedente fonda la sua pretesa su diverse sentenze esecutive, ossia su due decisioni pretorili 26 maggio 1992 (doc. B) e 14 dicembre 1994 (doc. C), su una sentenza 7 giugno 1994 della II Camera Civile del Tribunale di appello (doc. D) e su una sentenza 12 dicembre 1994 della I Corte Civile del Tribunale federale, con le quali l’escusso è stato condannato a pagare spese e ripetibili di Fr. 700.--, risp. ripetibili di Fr. 5’000.--, risp. Fr. 1’800.-- e Fr. 3’500.--, per un importo complessivo di Fr. 11’000.--;\n- che l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio ;\n- che ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione;\n- che ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto;\n- che la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ritenuto i doc. B, C, D ed E validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;\n- che con l’appello l’escusso ha sostenuto, senza produrre documentazione alcuna, che la pretesa in esame è già stata pagata in un precedente contesto e che vi è stata errata interpretazione dei fatti e di conseguenza errata applicazione della legge;\n- che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è vietato addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui le argomentazioni dell’appellante vanno respinte poichè proceduralmente irrite;\n- che di conseguenza la sentenza pretorile va confermata e l'appello respinto;\nrichiamati gli art. 51, 54 e 67 OTLEF\npronuncia\n1. L’appello 30 giugno 1995 di __________ è respinto.\n2. La tassa di giustizia 180.-- è a carico di __________.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}