Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/ H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232). c) Secondo il mutuo ipotecario doc. B (punto b) il vaglia cambiario in oggetto era utilizzabile, come previsto nella dichiarazione 26 giugno 1990 (doc. E). Dal tenore di quest’ultima, sottoscritta da __________ quale emittente e da __________ quale avallante, si evince quanto segue: