avv. __________) | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 28 febbraio/2 marzo 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 giugno 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 900.-- a titolo di indennità.