{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-141_1996-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8510&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "95d3f7ce821ef7f7021f0848a9999723"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.1996 14.1995.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:51", "Checksum": "5d959d2b2555eeb5db8c7a2b4d4894f0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.1996 14.1995.141\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n/B/fc/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo 1995 da\n|\n|\n__________ (rappr. dalla __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (patr. da: avv. __________) |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 28 febbraio/2 marzo 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 giugno 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 900.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 26 giugno 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 21 luglio 1995 la parte appellata si è opposta all’appello, con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 28 febbraio/2 marzo 1995 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 650’000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Avallo su vaglia cambiario di CHF. 650’000.-- a vista, datato 7.12.1993, emesso dal sig. __________ a all’ordine della __________ ”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di Fr. 650’000.-- (doc. A), emesso da __________ all’ordine della __________ quale garanzia nell’ambito della concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’769’000.-- (doc. B). Il vaglia cambiario, datato 7 dicembre 1993 e pagabile a vista, reca l’avallo di __________.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la mancanza di una valida disdetta e pertanto l’inesigibilità del credito, per cui la garanzia, costituita dall’effetto cambiario, non può essere fatta valere.\nD. Con sentenza 14 giugno 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che agli atti non risulta prova alcuna __________ non abbia adempiuto i suoi obblighi contrattuali, con la conseguenza che la procedente non ha dimostrato di essere autorizzata, sulla base della dichiarazione doc. E, ad incassare il vaglia cambiario in esame.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che il vaglia cambiario doc. A costituisce valido riconoscimento di debito, ritenuto che l’esame della sua validità va compiuto unicamente sotto il profilo del diritto cambiario.\nF. Con le sue osservazioni la parte appellata si è confermata in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nNel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).\nb) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non viene pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere né trasferito, né discontato. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/ H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232).\nc) Secondo il mutuo ipotecario doc. B (punto b) il vaglia cambiario in oggetto era utilizzabile, come previsto nella dichiarazione 26 giugno 1990 (doc. E). Dal tenore di quest’ultima, sottoscritta da __________ quale emittente e da __________ quale avallante, si evince quanto segue:\n“......"}