richiamato l’art. 82 LEF, nonché i disposti citati pronuncia: 1. L’appello 23 giugno 1995 dell’avv. __________, Lugano, è accolto. Di conseguenza la sentenza 2/12 giugno 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 22 marzo 1995 dello __________ è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico dello __________ che rifonderà all’avv. __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.” 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dello __________, che rifonderà all’avv. __________ Fr.