“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 36’983.35 più interessi al 5% dalla notifica del PE. 2. La tassa di giustizia in Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili”. Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 23 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti considerato in diritto: