{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-140_1996-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8509&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb4c2d9f519fb74e9728f94b1895d629"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.1996 14.1995.140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:50", "Checksum": "5f8ade049d9f9febed552e10c1089b77", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.1996 14.1995.140\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n/B/fc/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 marzo 1995 da\n|\n|\n__________ (patrocinato dallo Studio legale __________) |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\navv. __________ (patrocinato dall’avv. __________) |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 ottobre 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/12 giugno 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 36’983.35 più interessi al 5% dalla notifica del PE.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili”.\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 23 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti\nconsiderato\nin diritto: A. Con PE n. __________ del 26/28 ottobre 1994 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso l’avv. __________ per l’incasso di Fr. 36’983.35 oltre interessi al 10% dal 18 ottobre 1994, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento del debito del 23 maggio 1994, saldo impagato equivalente di Lit. 45’490’000.-- al tasso di 10% dal 18.10.1994.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto datato 23 maggio 1994 firmato dall’avv. __________ e dall’arch. __________ (doc. B) nel quale è stato tra l’altro stipulato:\n“Le parti concordano di recedere dai rapporti societari relativi a __________ a far data dal ...\nLo __________ si impegna a rendere liberi i locali al 5° piano di Via __________ a fronte della liquidazione delle seguenti spettanze:\n- Parcella relativa alla ristrutturazione\ned arredi uffici __________ L. 35.490.000\n- ......\n- Nota spese costituzione __________ L. 10.000.000\n..................”\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto di avere sottoscritto l’accordo doc. B manifestamente in nome e per conto delle società, che gli fanno capo a Lugano, __________ e __________. La procedente avrebbe infatti reso delle prestazioni a favore delle due società per la realizzazione di uffici in via __________ a __________o, per cui sono state emesse la fattura n. 27 intestata a __________ per Lit. 24’843’000 (doc. 9) e la n. 26 intestata alla __________ per Lit. 10’647’000 (doc. 10), pari all’im-porto di Lit. 35’490’000 riconosciuto nel doc. B . L’escusso ha poi sostenuto l’esistenza di contropretese della __________ per varie operazioni eseguite per la costituzione di una società e per spese di viaggio e prestazioni personali rese all’architetto __________.\nD. Con sentenza 2 giugno 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che dalla documentazione prodotta non risulta che l’escusso abbia sottoscritto il doc. B in nome e per conto delle società __________ e __________. Al contrario dal citato documento emerge che i firmatari dell’accordo sono l’avv. __________, che risulta aver sottoscritto a titolo personale, e l’arch. __________, indicato sulla carta intestata su cui è stato redatto l’accordo, quale titolare dello studio __________. In prima sede gli interessi sono stati riconosciuti, in difetto di un diverso accordo fra le parti, unicamente al tasso legale del 5% (art. 104 CO) con decorrenza dalla data del PE, non risultando agli atti una precedente messa in mora.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/\nCaprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980 § 1 n. 7 p. 3)\nc) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330)."}