3. L’appellante ha contestato l’indennità assegnata in prima istanza alla procedente, ritenendola eccessiva in considerazione delle particolari circostanze del caso, ossia il carico di lavoro e la difficoltà della vertenza non eccessivi, così come la sua impossibilità di avere un’equa difesa. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese.