D’altro canto nemmeno la produzione di una copia di un articolo di giornale italiano (doc. 6), tra l’altro non datato, senza indicazione della testata e del giornalista, può costituire riscontro oggettivo sufficiente a rendere verosimili le eccezioni sollevate dall’escussa. Anche i documenti prodotti a sostegno della contestata validità del credito garantito a __________ da parte della __________ per l’acquisto di un immobile (doc. 7, 8, 9 10 e 11) rappresentano d’altro canto unicamente atti di parte, con i quali ciascuno sostiene la propria tesi, per cui non possono essere considerati riscontri oggettivi ex art. 82 cpv.