5). Questi documenti contengono tuttavia solo dichiarazioni di parte e non costituiscono riscontri oggettivi, atti a rendere verosimile che la formazione della volontà dell’escussa a sottoscrivere un impegno personale nei confronti della banca era viziata. Inoltre dal comunicato stampa non risultano indicazioni in merito ad un eventuale dolo o minacce. Se mai fosse ravvisabile un eventuale errore, il giudice istruttore ha tuttavia dichiarato che rimane aperta la questione della responsabilità penale dell’escussa. D’altro canto nemmeno la produzione di una copia di un articolo di giornale italiano (doc.