b) L’appellante ha eccepito la non validità del riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex art. 28 CO, timore in seguito a minacce ex art. 29 ss. CO ed errore ex art. 23 ss. CO. A prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito vista l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il processo sommario consente, la debitrice ha fondato le sue eccezioni sulle sue dichiarazioni rese davanti all’autorità penale del Canton __________ (doc.