per il 14 marzo 1994 (art. 102 cpv. 2 CO). E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha sostenuto che, considerate le sue condizioni di salute, pretendere la promozione entro 10 giorni di una causa di disconoscimento del debito sarebbe contrario all’art. 4 Cost. e all’art. 6 CEDU. Essa ha poi postulato una riduzione dell’indennità assegnata alla procedente in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC. F. Con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. Considerato in diritto