Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 21 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 23/28 giugno 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 2’539’500.-- oltre interessi al 10.40% dal 1. marzo 1994, indicando quale titolo di credito: