avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona; sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 12 giugno 1995 ha così pronunciato: “1. L’istanza è parzialmente accolta. 2. E` rigetta in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 2’534’100.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 1994 e spese esecutive. 3. La tassa di giustizia globale di Fr. 500.--, da anticipare dall’istante, è a carico della convenuta, che rifonderà inoltre Fr. 7’500.-- alla controparte a titolo di ripetibili”.