{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-139_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8508&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f827757d8c96fa7ec92c289130b84465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:44", "Checksum": "3fe05e2fe420069c23a4eef118c48a8e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.139\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenza 12 giugno 1995 il Pretore di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, argomentando che in ordine di tempo __________ ha dapprima ceduto i propri diritti derivanti dal brevetto n. 424 alla __________ in data 26 luglio/16 agosto 1991 (doc. C). Con lettera 5 settembre 1991 __________ ha confermato di aver preso conoscenza della cessione dei diritti da parte di __________ alla __________ (doc. D). Con scritto 11 marzo 1994 (doc. E) il rappresentante legale della procedente ha chiesto il versamento della somma di DM 3’000’000.--. In prima sede è stato accertato che il 21 giugno 1994, giorno della domanda di esecuzione, il tasso di cambio era di DM 1 = Fr.0,8447, per cui la pretesa posta in esecuzione ammonta a Fr. 2’534’100.--. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di nullità del brevetto n. 424 sollevata dall’escussa per dolo, per timore in seguito a minacce ed errore, le sue allegazioni, fondate unicamente sulla deposizione resa davanti al Giudice istruttore del Canton __________ nell’ambito di un procedimento penale, non fornendo i necessari riscontri oggettivi atti ad infirmare ex art. 82 cpv. 2 LEF il riconoscimento di debito. In prima sede è stato riconosciuto un interesse di mora al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) con decorrenza dal 15 marzo 1994, la creditrice avendo costituito in mora l’escussa con lettera 11 marzo 1994 (doc. E) per il 14 marzo 1994 (art. 102 cpv. 2 CO).\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha sostenuto che, considerate le sue condizioni di salute, pretendere la promozione entro 10 giorni di una causa di disconoscimento del debito sarebbe contrario all’art. 4 Cost. e all’art. 6 CEDU. Essa ha poi postulato una riduzione dell’indennità assegnata alla procedente in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC.\nF. Con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La volontâ di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337-338 con riferimenti).\nb) Nell’ambito del contratto di mutuo 25 luglio 1991 per la concessione da parte della __________ di un credito di DM 3’000’000.-- a __________ (doc. A p. da 4 a 7), il brevetto notarile n. 424 dell ‘11 luglio 1991 (doc. B), con il quale l’appellante si è assunta un obbligo di pagamento nei confronti della citata banca, costituisce, insieme alla cessione 26 luglio /16 agosto 1991 (doc. C) del credito di DM 3’000’000.-- da parte di __________ alla __________ e alla relativa conferma 5 settembre 1991 (doc. D) dell’escussa, riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF. __________ è infatti divenuta direttamente debitrice nei confronti della __________ del citato credito di DM 3’000’000.--.\n"}