{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-139_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8508&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f827757d8c96fa7ec92c289130b84465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:44", "Checksum": "3fe05e2fe420069c23a4eef118c48a8e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.139\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n10 gennaio 1996/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 settembre 1994 da\n|\n|\n__________ patr. da: Studio legale __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\navv. __________ patr. da: avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 12 giugno 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\n2. E` rigetta in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 2’534’100.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 1994 e spese esecutive.\n3. La tassa di giustizia globale di Fr. 500.--, da anticipare dall’istante, è a carico della convenuta, che rifonderà inoltre Fr. 7’500.-- alla controparte a titolo di ripetibili”.\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 21 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 23/28 giugno 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 2’539’500.-- oltre interessi al 10.40% dal 1. marzo 1994, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito come da brevetto no. __________dell’__________ e lettera avv. __________ del 5 settembre 1991”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Nell’ambito della concessione di un mutuo di DM 3’000’000-- da parte della __________ a __________ rimborsabile per il 30 luglio 1994 (doc. A da p. 4 a 7) , __________ ha redatto l’11 luglio 1991 il brevetto notarile n. __________(doc. B), nel quale ha tra l’altro dichiarato che le è stata messa a disposizione da parte di __________ la somma di DM 3’000’000.-- e di avere potere discrezionale sull’appannaggio annuo di Fr. 400’000.--. Essa ha inoltre dichiarato che __________ ha dato disposizione affinchè avesse il diritto di esigibilità nei suoi confronti per le predette somme, ossia DM 3’000’000.-- esigibili a partire dal 1. marzo 1994 e l’appannaggio annuo di Fr. 400’000.--, ossia Fr. 33’333.-- mensili a partire dall’erogazione del credito. Al fine di garantire __________ nell’ottenimento del mutuo da parte della __________ l’escussa nel citato brevetto notarile n. 424 ha assunto il seguente impegno:\n“Qualora il signor __________ cederà all’istituto bancario __________ questi diritti e me lo notificherà, prenderò in considerazione la cessione e mi impegnerò irrevocabilmente ad effettuare dei pagamenti unicamente all’istituto bancario __________ e precisamente alla prima richiesta scritta.”\nIl 26 luglio/16 agosto 1991 __________ ha ceduto alla __________ tra l’altro il credito di DM 3’000’000.-- nei confronti di __________ (doc. C). Questa, con lettera 5 settembre 1991 (doc. D), ha confermato alla banca creditrice di aver preso conoscenza della cessione dei diritti da parte di __________ derivanti dai predetti atti. Con scritto 11 marzo 1994 la procedente ha chiesto, tramite il suo rappresentatnte legale (doc. E) il versamento della somma di DM 3’000’000.--.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di non validità dell’impegno assunto tramite il brevetto n. 424 (doc. B) per vizio di volontà causato da dolo, timore in seguito a minacce ed eventualmente errore, producendo dei verbali concernenti le sue deposizioni rese davanti alle autorità inquirenti del Canton __________ (doc. 2 e 3). La debitrice ha prodotto inoltre un comunicato stampa emesso il 19 dicembre 1994 dal Giudice istruttore __________ (doc. 5) ed un estratto di un giornale italiano concernente il coinvolgimento della mafia siciliana nell’affare della presunta eredità di 300 miliardi di lire a favore di __________ (doc. 6). __________ ha poi rilevato che il credito garantito era contestato (doc. 7, 8, 9, 10 e 11) in seguito ad una truffa di cui era stato oggetto __________ nell’acquisto di un immobile."}