Le sue allegazioni in merito all’impossibilità, considerato il suo stato di salute, di assicurarsi nel termine di 10 giorni (recte:20, se si considera che il termine di dieci giorni decorre dalla crescita in giudicato della sentenza di rigetto) una sufficiente difesa in tale procedura, a prescindere dalla loro inconsistenza, sono del tutto inconferenti poichè in insanabile contrasto con i termini fissati dal legislatore. Va poi rilevato, in via del tutto abbondanziale, che il PE in esame è stato intimato il 4 agosto 1994 e che l’udienza di contraddittorio è stata più volte rinviata, per cui l’appellante ha avuto sufficientemente tempo per prepararsi ed istruire il suo rappresentante.